Lo Statuto

STATUTO DI UNIGENS
(Assemblea del 20 aprile 2023)

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi degli artt. 32 e sgg. d.lgs.3 luglio 2017, n. 117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) è costituita l’associazione riconosciuta denominata “UNIGENS – Organizzazione di Volontariato” (senza vincoli grafici) o, in forma abbreviata, “UNIGENS – ODV” (d’ora innanzi, la “Associazione”). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi, lo “Statuto”), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi, la “Normativa Applicabile”).

1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all’attività dell’Associazione.

1.4. L’Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) Sede

2.1. L’Associazione ha sede in Milano, in Viale Liguria n.26.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3) Scopo

3.1. L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, si propone di contribuire ai processi di sviluppo umano sociale ed economico supportando, educando e assistendo persone, famiglie ed enti in generale, al fine di contrastare l’esclusione sociale e migliorare la consapevolezza in ambito finanziario e di accesso al credito.

Articolo 4) Oggetto

4.1. L’Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati, delle seguenti attività di interesse generale:

  1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d), CTS);
  2. servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (art. 5, comma 1, lett. p), CTS);
  3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, CTS (art. 5, comma 1, lett. i), CTS).

4.2. In particolare l’Associazione si propone di:

  1. ampliare le conoscenze finanziarie al fine di favorire un maggior e/o un miglior “accesso al credito” sviluppando le capacità e le potenzialità delle persone attraverso la formazione sulle tematiche creditizie per supportare le attività di avvio dell’impresa e percorsi di accompagnamento a microimprenditori e a imprese sociali;
  2. promuovere lo sviluppo di opportunità e competenze che contribuiscano ad evitare fenomeni di impoverimento, esclusione sociale e più in generale di fenomeni di sovra indebitamento;
  3. organizzare eventi gratuiti di informazione in ambito economico finanziario rivolti principalmente alle fasce sociali più deboli quali ad esempio studenti e pensionati anche attraverso iniziative di educazione finanziaria nel territorio.

4.3. In via secondaria e strumentale, l’Associazione può svolgere “attività diverse” rispetto all’attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali “attività diverse” devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell’art. 6, comma 1, CTS.

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. L’Associazione si avvale, in modo prevalente, dell’attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

5.2. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 6) Durata

6.1. L’Associazione ha durata indeterminata.

Titolo II – Associati

Articolo 7) Definizione di Associato

7.1. Sono membri dell’Associazione (d’ora innanzi, lo “Associato” o, al plurale, gli “Associati”) i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell’atto costitutivo dell’Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

  1. Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
  2. Associati Onorari, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell’Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;
  3. Associati Ordinari, i quali sono i membri dell’Associazione diversi dai precedenti;

precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz’altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

7.3. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell’Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

7.4. Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato che siano membri dell’Associazione.

Articolo 8) Numero minimo di Associati

8.1. L’Associazione presuppone l’esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Organizzazioni di Volontariato.

Articolo 9) Diritti e obblighi degli Associati

9.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 10) Ammissione degli Associati

10.1. L’assunzione della qualità di Associato consegue all’accoglimento della domanda di ammissione (d’ora innanzi, la “Domanda”) proposta dal soggetto che, presentandola, dichiari di condividere le finalità che la Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti della Associazione nonché la Normativa Applicabile.

10.2. L’Associazione valuta la Domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta.

10.3. L’organo preposto all’esame, all’approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

10.4. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

10.5. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l’ha presentata, la Domanda si intende accettata.

10.6. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

10.7. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso all’Organo di Controllo, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

10.8. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell’accoglimento della Domanda.

10.9. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l’adesione all’Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Articolo 11) Recesso dell’Associato

11.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall’Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l’Associato a comunicare il proprio recesso.

11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell’Associazione.

11.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all’Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l’Associato che recede è tenuto al pagamento dell’intera Quota Annuale dovuta per l’esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12) Esclusione dell’Associato

12.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione dell’Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

12.2. Qualora l’Associato per il quale è proposta l’esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l’esclusione.

12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all’Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all’Associato escluso, i diritti di partecipazione dell’Associato medesimo all’organizzazione e all’attività dell’Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all’Associato escluso.

12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all’Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l’impugnazione al Collegio Arbitrale:

  1. il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l’Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all’organizzazione e all’attività dell’Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;
  2. nel caso di non accoglimento dell’impugnazione, l’Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;
  3. nel caso di accoglimento dell’impugnazione, cessa l’eventuale stato di sospensione in cui l’Associato si trovi.

12.6. L’Associato del quale sia stata deliberata l’esclusione è tenuto al pagamento dell’intera Quota Annuale dovuta sia per l’esercizio nel corso del quale l’esclusione è deliberata sia per l’eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

Titolo III – Patrimonio ed entrate

Articolo 13) Patrimonio iniziale

13.1. Il patrimonio iniziale dell’Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell’Associazione stessa.

Articolo 14) Entrate

14.1. L’Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

  1. il percepimento della Quota Annuale;
  2. il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell’Associazione;
  3. gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell’Associazione;
  4. le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell’Associazione;
  5. i redditi derivanti dal patrimonio dell’Associazione;
  6. gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell’attività dell’Associazione, nel rispetto del disposto dell’art. 33, CTS;
  7. gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
  8. i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell’Associazione;
  9. ogni altra entrata conseguita dall’Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 15) Quota Iniziale e Quota Annuale

15.1. L’assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all’Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la “Quota Iniziale”).

15.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all’Associazione, al versamento all’Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la “Quota Annuale”).

15.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l’altro:

  1. sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all’entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
  2. sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell’Associazione;
  3. siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l’esclusione dall’Associazione dell’Associato moroso.

Articolo 16) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

16.1. L’Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L’attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell’art. 7, comma 2, CTS.

16.2. L’Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

  1. il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l’erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all’Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l’erogazione;
  2. nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

16.3. L’adesione all’Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. É comunque facoltà dell’Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Articolo 17) Irripetibilità di apporti e versamenti

17.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall’Associato all’Associazione, non è ripetibile dall’Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell’Associato dall’Associazione.

17.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall’Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell’Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all’organizzazione o all’attività dell’Associazione diverso dai diritti di partecipazione all’Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all’Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all’Associazione che sia considerabile come di titolarità dell’Associato o del soggetto che abbia effettuato l’apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 18) Incremento del patrimonio

18.1. Il patrimonio dell’Associazione si incrementa:

  1. per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell’Associazione;
  2. per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell’Associazione;
  3. per effetto di acquisti compiuti dall’Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell’Associazione;
  4. per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell’Associazione;
  5. per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell’Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell’Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l’attività corrente dell’Associazione.

Articolo 19) Salvaguardia del patrimonio

19.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell’Associazione.

19.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell’Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell’Associazione al finanziamento dell’attività corrente della Associazione.

Articolo 20) Divieto di distribuzione

20.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell’Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 21) Patrimoni destinati a uno specifico affare

21.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l’istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

Titolo IV – Sistema di amministrazione e controllo

Articolo 22) Organi

22.1. Sono organi dell’Associazione (d’ora innanzi, gli “Organi”):

  1. l’Assemblea degli Associati (d’ora innanzi, la “Assemblea”);
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il “Presidente”) e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il “Vice Presidente”);
  4. il Segretario del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il “Segretario”);
  5. il Tesoriere;
  6. il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
  7. l’Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall’Assemblea);
  8. il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall’Assemblea).

22.2. L’elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all’elettorato attivo e passivo.

Sezione I – Assemblea degli Associati

Articolo 23) Principi generali

23.1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.

23.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all’Assemblea.

23.3. L’Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

23.4. L’Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 24) Competenze dell’Assemblea

24.1. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio d’esercizio.

24.2. L’Assemblea inoltre:

  1. delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
  2. nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
  3. nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l’Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
  4. nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
  5. delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell’Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  6. delibera sulle modifiche all’atto costitutivo e allo Statuto;
  7. approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell’Assemblea;
  8. delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione;
  9. delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 25) Convocazione dell’Assemblea

25.1. L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno un terzo dei Consiglieri oppure dall’Organo di Controllo.

25.2. L’Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Milano.

25.3. La convocazione dell’Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare.

25.4. L’avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell’adunanza:

  1. agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;
  2. ai Consiglieri e ai membri dell’Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all’atto della loro nomina o successivamente.

25.5. L’Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell’Organo di Controllo.

Articolo 26) Presidenza dell’Assemblea

26.1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d’età; in ulteriore subordine, su decisione dell’Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

26.2. Il presidente dell’Assemblea è assistito dal Segretario.

26.3. Il presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell’Assemblea, accerta l’identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell’adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell’adunanza, che il presidente dell’assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 27) Deliberazioni dell’Assemblea

27.1. L’Assemblea è validamente costituita:

  1. in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
  2. in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

27.2. L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

27.3. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati e che siano in regola con il pagamento dei versamenti dal medesimo dovuti.

27.4. Ogni Associato ha diritto a un voto. Agli Associati che siano Enti del Terzo Settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di tre, in proporzione al numero dei rispettivi associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità è definito in un regolamento interno.

27.5. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell’Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell’Associazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

27.6. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate, tanto in prima che in seconda convocazione:

  1. con il voto favorevole dei 3/4 degli Associati presenti, in proprio o per delega, per l’approvazione di modifiche allo Statuto;
  2. con il voto favorevole dei 3/4 degli Associati, per la revoca del Consiglio Direttivo o di uno o più Consiglieri;
  3. con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega, in ogni caso in cui lo Statuto non richieda una diversa maggioranza.

27.7. Le deliberazioni aventi a oggetto l’estinzione e lo scioglimento dell’Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

27.8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall’Assemblea.

27.9. Nell’avviso di convocazione:

  1. può essere abilitato il voto per corrispondenza (anche mediante l’utilizzo di una piattaforma elettronica), secondo la disciplina contenuta in un apposito regolamento approvato dall’Assemblea;
  2. può essere previsto che la nomina degli organi sociali avvenga per mezzo del voto di lista (espresso anche mediante voto per corrispondenza), secondo la disciplina contenuta in un apposito regolamento approvato dall’Assemblea.

27.10. L’Assemblea può svolgersi anche permettendo a chi lo desideri di video-collegarsi con il luogo nel quale l’Assemblea si svolge, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

  1. sia consentito al presidente dell’Assemblea, anche a mezzo di un’apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
  2. sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
  3. sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

27.11. L’Associazione può indicare, nell’avviso di convocazione, il luogo o i luoghi nei quali l’Associazione stessa mette a disposizione la strumentazione occorrente per effettuare un video-collegamento per un singolo partecipante o per una pluralità di partecipanti.

Sezione II – Consiglio Direttivo

Articolo 28) Competenze del Consiglio Direttivo

28.1. Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto all’amministrazione dell’Associazione.

28.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

  1. nominare, tra i Consiglieri, il Presidente e il Vice Presidente e revocarli;
  2. nominare e revocare il Segretario, il Tesoriere e il Cassiere;
  3. nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
  4. nominare, ove lo ritenga opportuno, il Direttore dell’Associazione, definendone le relative attribuzioni;
  5. gestire l’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea;
  6. compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell’Associazione;
  7. approvare la bozza del bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  8. deliberare in ordine all’ammissione di nuovi Associati;
  9. deliberare in ordine all’esclusione degli Associati;
  10. deliberare in ordine al trasferimento della sede dell’Associazione nell’ambito del medesimo Comune;
  11. approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all’approvazione dell’Assemblea) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l’organizzazione e l’attività dell’Associazione;
  12. svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell’organo amministrativo dell’Associazione.

28.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

28.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Articolo 29) Composizione del Consiglio Direttivo

29.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell’Assemblea all’atto della sua nomina, da un minimo di cinque a un massimo di undici Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente e il Vice Presidente.

29.2. I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

29.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

29.4. Con deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo può essere dichiarato decaduto il Consigliere che si sia reso assente ingiustificato alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.

Articolo 30) Gratuità dell’incarico

30.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 31) Durata della carica

31.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

31.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

31.3. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 32) Convocazione del Consiglio Direttivo

32.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dall’Organo di Controllo.

32.2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito mediante posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.

32.3. L’avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell’Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza, l’avviso è spedito almeno tre giorni prima.

32.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell’Organo di Controllo.

Articolo 33) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

33.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

33.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d’età.

33.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

33.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a euro 25.000 – venticinquemila) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

33.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

33.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall’adunanza del Consiglio Direttivo.

33.7. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l’Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

33.8. Il Consiglio Direttivo può anche svolgersi esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti di telecomunicazione oppure permettendo a chi lo desideri di video-collegarsi con il luogo nel quale si svolge l’adunanza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

  1. sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell’adunanza;
  2. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Articolo 34) Responsabilità dei Consiglieri

34.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall’art. 28, CTS.

Articolo 35) Comitato Esecutivo. Deleghe. Rappresentanza.

35.1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri due Consiglieri.

35.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

35.3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

Sezione III – Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 36) Presidente e Vice Presidente

36.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

  1. effettuare l’ordinaria amministrazione dell’Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
  2. verificare e pretendere l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione ove ne ravvisi la necessità o l’opportunità;
  3. convocare l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
  4. predisporre la bozza del bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
  5. rappresentare l’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
  6. attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell’Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

36.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell’attività nel frattempo compiuta.

36.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

36.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell’agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Articolo 37) Segretario

37.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l’amministrazione dell’Associazione.

37.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell’Associazione, fatta eccezione per quelle dell’Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

37.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

Articolo 38) Tesoriere

38.1. Il Tesoriere:

  1. cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, eventualmente anche avvalendosi dell’opera di un Cassiere;
  2. effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
  3. predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d’esercizio per l’approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 39) Composizione dell’Organo di Controllo

39.1. L’Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

39.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l’incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l’Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

39.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

  1. un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
  2. un soggetto iscritto all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
  3. un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

39.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

  1. soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
  2. soggetti iscritti all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
  3. soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

39.5. Qualora competa all’Organo di Controllo l’esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 40) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell’Organo di Controllo

40.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell’Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall’ufficio:

  1. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 c.c., vale a dire l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
  2. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall’Associazione;
  3. coloro che sono legati all’Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;
  4. coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
  5. coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 41) Durata in carica dell’Organo di Controllo

41.1. L’Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

41.2. I membri dell’Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 42) Compiti e funzionamento dell’Organo di Controllo

42.1. L’Organo di Controllo:

  1. vigila sull’osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
  2. vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell’Associazione;
  3. vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
  4. vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto funzionamento;
  5. esercita il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;
  6. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14, CTS;
  7. può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell’Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

42.2. I membri dell’Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

42.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

42.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.

42.5. L’avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza, l’avviso è spedito almeno tre giorni prima.

42.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

42.7. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d’età.

42.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

42.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

42.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall’adunanza del Collegio dei Controllori.

42.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

42.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

  1. sia consentito al presidente dell’adunanza di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
  2. in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all’adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell’adunanza;
  3. sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell’adunanza;
  4. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
  5. ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell’adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 43) Compenso dell’Organo di Controllo

43.1. Dalla nomina a membro dell’Organo di Controllo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione

Articolo 44) Esercizio della funzione di revisione legale

44.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 45) Responsabilità dei membri dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale

45.1. La responsabilità dei membri dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall’art. 28, CTS.

Titolo V – Bilanci, libri e scritture

Articolo 46) Esercizi associativi

46.1. L’Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 47) Bilancio d’esercizio

47.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d’esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 48) Bilancio sociale

48.1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 49) Scritture contabili

49.1. L’Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 50) Libri dell’Associazione

50.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l’Associazione tiene:

  1. il Libro degli Associati;
  2. il Registro dei Volontari;
  3. il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
  4. il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  5. il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
  6. il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo di Controllo.

50.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

50.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l’esame di detti Libri e l’estrazione di copie da essi.

50.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell’Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

50.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell’Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

50.6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell’Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Titolo VI – Estinzione e scioglimento

Articolo 51) Devoluzione del patrimonio

51.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell’Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Titolo VII – Arbitrato

Articolo 52) Clausola compromissoria

52.1. Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l’Associazione, tra i membri degli Organi dell’Associazione, tra gli Organi dell’Associazione, tra i membri degli Organi dell’Associazione, gli Associati e l’Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

52.2. La disciplina dell’arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano.

52.3. L’arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l’Associazione ha sede.

52.4. Le spese dell’arbitrato seguono la soccombenza.