- Lo Statuto di UniGens, all’articolo 10.1 prevede l‘elezione del Collegio dei Revisori dei Conti da parte dell’Assemblea.
- Sempre lo Statuto nello stesso articolo definisce che il Collegio dei Revisori dei Conti sia composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
- L’Atto Costitutivo di UniGens prevede la durata di tre anni per il Collegio dei Revisori dei Conti.
- L’elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti avviene con i passi di seguito dettagliati:
- Il Consiglio Direttivo di UniGens individua almeno tre membri effettivi e almeno due supplenti
- Alla prima Assemblea ordinaria dopo l’individuazione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente presenta la lista ai Soci che sono pertanto invitati a votare per l’elezione dei tre membri effettivi e dei due supplenti
- Dopo lo scrutinio il risultato dell’elezione viene riportato nel Verbale dell’Assemblea
- Ai sensi dell’art. 10.1 dello Statuto, le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, effettuate nel corso del triennio da parte del Consiglio Direttivo per ragioni di urgenza, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti
- L’elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti avviene all’interno del Collegio stesso.