- Lo Statuto di UniGens, all’articolo 11.1 prevede l‘elezione del Collegio dei Garanti da parte dell’Assemblea.
- Sempre lo Statuto nello stesso articolo definisce che il Collegio dei Garanti sia composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti
- L’Atto Costitutivo di UniGens prevede la durata di tre anni per il Collegio dei Garanti.
- L’elezione dei componenti del Collegio dei Garanti avviene con i passi di seguito dettagliati:
- Il Consiglio Direttivo di UniGens individua almeno tre membri effettivi e almeno due supplenti
- Alla prima Assemblea ordinaria dopo l’individuazione dei membri del Collegio dei Garanti, il Presidente presenta la lista ai Soci che sono pertanto invitati a votare per l’elezione dei tre membri effettivi e dei due supplenti
- Dopo lo scrutinio il risultato dell’elezione viene riportato nel Verbale dell’Assemblea
- Ai sensi dell’art. 11.1 dello Statuto, le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio dei Garanti, effettuate nel corso del triennio da parte del Consiglio Direttivo per ragioni di urgenza, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.